Il Regolamento del Senato

Capo XII

Della discussione

Articolo 98 (1)

1. Quando siano in discussione disegni di legge o affari che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale o comunque questioni rientranti nell'ambito dell'economia e del lavoro, ciascun Senatore, prima della chiusura della discussione generale, può proporre che venga richiesto il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Si osservano per la discussione della proposta le disposizioni dell'articolo 93 relative alla questione sospensiva.

2. Se la proposta è approvata, l'Assemblea stabilisce il termine entro il quale il parere del CNEL deve essere espresso. Il parere viene pubblicato, subito dopo la trasmissione, in apposito stampato allegato al disegno di legge.

(1) «Poiché la richiesta di parere del CNEL, prevista dall'articolo 98 del Regolamento, rappresenta una variante specifica di questione sospensiva, anche per questa devono valere i limiti temporali dell'articolo 93, comma 1, del Regolamento. Pertanto essa deve essere avanzata prima dell'inizio della discussione generale; il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterla anche nel corso della discussione generale, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi nel corso del dibattito; una volta dichiarata chiusa la discussione generale, la richiesta è inammissibile».
(Parere della Giunta per il regolamento del 23 ottobre 2001).

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